CONCORRENZA SLEALE
Raggiungere un profitto tramite pratiche illecite può danneggiare un’azienda concorrente o i consumatori, ecco cosa dice la legge al riguardo e come procedere con le indagini.
Gli atti di concorrenza sleale possono essere puniti sia se avvengono senza dolo sia se avvengono con colpa.
La colpa è però legalmente presunta, sarà quindi l’imprenditore colpevole di concorrenza sleale a dover dimostrare l’assenza di colpa e dovrà inoltre provvedere al risarcimento del danno subìto se ha provocato un danno.
La legge in questo senso, non solo condanna gli atti di concorrenza sleale, ma limita anche il reiteramento di futuri atti illeciti.
I limiti alla concorrenza sleale imposti dalla legge (art.41 Cost.) (codice civile articoli 2598 e ss.) ordinano:
- Il divieto di utilizzo di marchi, nomi o segni utilizzati legittimamente dai concorrenti;
- Il divieto di imitazione dei prodotti del concorrente;
- Il divieto di diffondere notizie e commenti negativi atti a screditare l’azienda concorrente;
- Il divieto di appropriazione dei pregi di un prodotto concorrente;
- Il divieto di utilizzo di altri mezzi non conformi alla correttezza professionale per danneggiare l’altra azienda.
Per quanto riguarda la concorrenza sleale dei dipendenti, il codice civile stabilisce che tra il lavoratore e il datore di lavoro sussiste un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.), che gli impedisce di fare affari in concorrenza con l’imprenditore e gli vieta di divulgare o di utilizzare a proprio vantaggio informazioni attinenti l’impresa con lo scopo di arrecare danno.
L’INDAGINE PER DETERMINARE LA CONCORRENZA SLEALE VIENE SVOLTA IN QUESTO MODO:
- Controllo e monitoraggio, grazie all’utilizzo di sofisticati sistemi GPS Tracking ed attraverso l’osservazione dinamica degli spostamenti del dipendente. Implementazione del livello di sicurezza ambientale dell’azienda;
- Raccolta delle prove e i documenti che provano l’attività di concorrenza sleale;
- Relazione finale scritta con tutti i documenti, che serviranno come prova in fase giudiziaria.
Gli agenti operativi dell’agenzia investigativa che hanno preso parte all’indagine, garantiscono la loro disponibilità per un’eventuale testimonianza a giudizio presso il tribunale competente.