Assegno divorzile: quando non spetta, tutti i casi
Conoscere, riguardo l’assegno divorzile quando non spetta è molto importante se si sta affrontando una procedura di divorzio.
L’assegno divorzile è l’obbligo che uno dei due ex coniugi ha di fornire un sostegno economico all’altro. Ne viene stabilita l’erogazione dal tribunale nel caso in cui uno dei due ex coniugi non sia economicamente autosufficiente. Può essere versato sotto forma di sostegno mensile o in una unica soluzione il cui importo sarà calcolato dal giudice.
La giurisprudenza alla base dell’assegno divorzile è regolata dall’articolo 5 commi 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 898/1970. In maniera molto sintetica i suddetti commi sanciscono l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
L’assegno divorzile sostituisce l’assegno di mantenimento una volta completate le procedure del divorzio. A differenza dell’assegno di mantenimento, corrisposto all’ex coniuge economicamente più debole durante la separazione, l’assegno divorzile ha caratteristiche differenti:
- L’assegno di mantenimento ha lo scopo di garantire al coniuge il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio.
- L’assegno divorzile prescinde dal tenore di vita ed il suo scopo è quello di garantire un sostentamento dignitoso al coniuge non autosufficiente. Si calcola a prescindere dai guadagni dell’altro coniuge, che potrebbero essere molto più elevati.
L’assegno divorzile non viene assegnato automaticamente ma va stabilito dal giudice in base alle entrate e alle condizioni dei due coniugi. Ci sono casi in cui non è dovuto oppure può essere rivisto nel corso del tempo in seguito a mutate situazioni. Vediamo adesso l’assegno divorzile quando non spetta.
Assegno divorzile quando non spetta
Abbiamo detto che l’attribuzione dell’assegno divorzile non è automatica. Ci sono diversi casi in cui il coniuge più forte economicamente non è tenuto a versarlo. Le sentenze che normano questo aspetto hanno stabilito che, venendo meno il vincolo matrimoniale, viene meno l’obbligo di mantenimento del tenore di vita. Permane, tuttavia, l’obbligo di mantenere l’ex coniuge in caso sia impossibilitato al lavoro o non abbia altre entrate. Vediamo adesso nello specifico l’assegno divorzile quando non spetta:
- Ex coniuge risposato o con convivenza stabile. Nel caso in cui l’ex coniuge si sposi nuovamente o abbia una convivenza stabile con un’altra persona l’assegno divorzile non è più dovuto. Non importa che la convivenza sia di tipo affettivo-amoroso. Importante per l’abolizione dell’assegno è che la convivenza sia stabile e che entrambe le persone collaborino al comune sostentamento e alla gestione domestica.
- Ex coniuge con redditi diversi dal lavoro. Nel caso in cui l’ex coniuge percepisca dei redditi differenti da quelli lavorativi non ha diritto all’assegno. Ad esempio, qualora sia proprietario di beni immobili, che faccia fruttare o meno, o riceva aiuto economico dalla famiglia di provenienza.
- Ex coniuge causa della fine del matrimonio per tradimento. In caso di tradimento e di divorzio con addebito, il coniuge che ha tradito non ha diritto a ricevere l’assegno divorzile. La legge, tuttavia, stabilisce che ciò avvenga solo nel caso in cui il tradimento sia stato la causa della fine del matrimonio. Non si applica se il tradimento avviene quando la relazione è in dirittura d’arrivo, o in seguito a disinteresse o maltrattamenti da parte del coniuge
In tutti questi casi il giudice deciderà di non concedere l’assegno divorzile. In altri casi, tuttavia, l’assegno concesso può essere revocato al mutare delle condizioni di partenza.
Revoca dell’assegno divorzile
Nel caso in cui il giudice, in fase di divorzio abbia previsto la corresponsione dell’assegno divorzile, è sempre possibile per l’ex coniuge obbligato chiederne la revoca o la revisione. I casi in cui ciò è possibile sono diversi e riguardano tutti un cambiamento delle circostanze presenti al momento del divorzio. Vediamo in questo caso l’assegno divorzile quando non spetta:
L’ex coniuge obbligato può dunque fare richiesta di revisione nei seguenti casi:
- Ex coniuge che non vuole lavorare. Nel caso in cui l’ex coniuge, pur avendone la possibilità e le capacità, rifiuti di lavorare, decade il suo diritto all’assegno divorzile
- Cambiamento delle condizioni economiche dell’ex coniuge. In caso di lavoro, aumento di stipendio o l’accettazione di una eredità che garantisca il mantenimento dignitoso. In tutti questi casi l’ex coniuge può chiedere la soppressione dell’assegno divorzile
- Peggioramento delle condizioni economiche dell’obbligato. In caso di perdita di lavoro, malattia invalidante e, in generale minori entrate, l’obbligato può chiedere la revoca o la riduzione dell’assegno divorzile.
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