Cosa comprende l’assegno mantenimento figli
Parliamo di assegno mantenimento figli. La fine di un matrimonio è un momento sempre traumatico che ha bisogno di tempo per essere superato soprattutto se ci sono in gioco figli. La prima preoccupazione è traumatizzarli il meno possibile e fargli vivere i cambiamenti il più naturalmente possibile.
Che si tratti di un affido condiviso o meno, i figli devono continuare a mantenere uno stile di vita il più possibile simile a quello tenuto durante il matrimonio dei genitori. Tra le tante questioni legate alla riorganizzazione c’è quindi quella del loro mantenimento.
Di seguito una breve guida sull’assegno di mantenimento dei figli, cosa questo include, come viene calcolato e i casi in cui può essere rivalutato.
Calcolo dell’assegno di mantenimento dei figli
Per capire l’assegno di mantenimento dei figli cosa include, bisogna prima fare chiarezza sulle spese ordinarie e straordinarie.
Spese ordinarie: cosa include l’assegno di mantenimento
Le spese ordinarie incluse nell’assegno di mantenimento sono quelle necessarie per i bisogni quotidiani come:
- Spese scolastiche
- Spese mediche.
Tra le spese scolastiche sono inclusi:
- libri
- materiale di cancelleria
- tute e scarpe per attività fisica buoni pasto
- quota della mensa e buoni pasto
- iscrizione alle gite scolastiche.
Per quanto riguarda le spese mediche, sono compresi:
- visite pediatriche e di routine
- medicinali da banco, antibiotici, antipiretici e tutti quelli necessari ad eventuali patologie sia ordinarie che stagionali.
Vengono inoltre incluse tra le spese ordinarie anche la ricarica del cellulare, le spese per l’abbonamento al trasporto urbano e i trattamenti estetici di base.
Spese straordinarie
Tutte le spese che vanno al di là delle necessità previste dalla vita quotidiana, che sono imprevedibili ma rilevanti, sono considerate straordinarie e non sono comprese nell’assegno di mantenimento. Anche una spesa medica imprevista come un accertamento a pagamento è considerata spesa straordinaria. Per queste il genitore affidatario può chiedere il rimborso. Per la giurisprudenza le spese straordinarie come quelle che presentano almeno uno di questi requisiti:
- Occasionalità
- Sporadicità
- Gravosità.
A loro volta le spese straordinarie vengono distinte in due grandi categorie:
- Spese concordate preventivamente – per le quali si può ottenere il rimborso solo se prima si ha avuto il consenso da parte del coniuge che finanzia;
- Spese non concordate – quelle necessarie al minore anche se non aventi il requisito di urgenza. In questo caso il genitore affidatario può affrontare la spesa e chiedere il rimborso anche senza preventiva autorizzazione.
Tra le spese scolastiche straordinarie possono essere inclusi:
- Strumenti tecnici come computer, software e materiali di laboratorio
- Materiale didattico richiesto dalla scuola per attività particolari rientranti nella programmazione
- Strumenti previsti in caso di Bes e programmi di studio differenziati
- Assicurazione scolastica
- Fondo cassa della scuola
- Gite scolastiche senza pernotto
- Spese per il pre e dopo-scuola
- Campi estivi organizzati da associazioni, enti, oratori, etc.
Tra le spese mediche straordinarie ci sono:
- Visite specialistiche
- Cure dentistiche (presso strutture pubbliche)
- Trattamenti sanitari (erogati dal SSN e non)
- Ticket
- Spese sanitarie urgenti
- Occhiali e lenti a contatto (dietro prescrizione)
- Farmaci non coperti dal SSN (dietro prescrizione).
L’assegno di mantenimento per figli maggiorenni
I figli maggiorenni non indipendenti hanno diritto all’assegno di mantenimento che il genitore dovrà versare periodicamente al diretto interessato.
A questo proposito da sottolineare che l’Ordinanza 9 luglio 2019 n. 18008 della I Sezione Civile della Corte di Cassazione, ha chiarito che l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con uno dei due genitori, va sempre versato al partner che lo ha in carico e non a lui direttamente. Il genitore tenuto al mantenimento non ha alcuna autonomia nella scelta a meno che il figlio non faccia domanda dichiarando di voler ricevere l’assegno in prima persona.
IL diritto all’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni cessa nel momento in cui questi raggiungono l’autonomia economica, a patto che non sia temporanea e instabile. La giurisprudenza si è pronunciata in più di un’occasione sul mancato raggiungimento dell’autosufficienza a causa di negligenza o di fatto imputabile al figlio. Le sentenze della Corte di Cassazione n. 4765/2002, n. 1830/2011 e n. 7970/2013 hanno stabilito l’esonero dalla corresponsione dell’assegno da parte del genitore tenuto all’obbligo, in caso di dimostrabile rifiuto ingiustificato di un lavoro o colpevole inerzia da parte del figlio.
La stessa Corte ha però specificato pure che l’assegno deve continuare a essere versato anche in caso di conseguimento della laurea e di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del figlio, a meno che non si verifichi una nuova autonomia finanziaria.
Quando è possibile la revisione dell’assegno di mantenimento dei figli
La revisione dell’assegno di mantenimento può essere richiesta in qualsiasi momento da uno dei due coniugi in caso di variazione della situazione economica propria o del partner. Due i casi per avanzare la richiesta:
- Revisione secondo gli indici Istat
- Rivalutazione a seguito di novità dal punto di vista patrimoniale dei coniugi.
In particolare, per quanto riguarda la rivalutazione a seguito di novità patrimoniali, le domande di rivalutazione dell’assegno di mantenimento vengono presentate principalmente per:
- Contrazione delle entrate
- Costituzione di un nuovo nucleo familiare
- Accresciute esigenze dei figli.
Come e quando chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento dei figli
La richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento dei figli può essere avanzata dal coniuge obbligato al versamento, oltre che in caso di peggioramento della sua situazione economica, nel caso di sopravvenuta attività lavorativa dell’altro coniuge persino se “in nero”, purché questa sia dimostrabile.
Richiesta di riduzione o aumento dell’assegno di mantenimento può essere avanzata ancora in caso di:
- costituzione di nuovo nucleo familiare da parte del coniuge obbligato al versamento
- nascita di un ulteriore figlio a seguito di nuova unione anche more uxorio
- relazione familiare stabile del coniuge avente diritto e questa incide positivamente sulla sua situazione economica.
La revisione dell’assegno di mantenimento comunque non è automatica ma richiede un provvedimento del giudice e, in caso di riconoscimento della riduzione, la Cassazione ha chiarito con la sentenza 23441/2013 che questo non comporta la restituzione di quanto versato in precedenza.
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