La tabella assegno di mantenimento deve sottostare a regole precise dopo una separazione, vediamo quali
La separazione è un momento doloroso per la coppia, soprattutto se coinvolge figli minori. A sconvolgimenti di ordine emotivo spesso si aggiungono problemi organizzativi ed economici. Quando si prende una decisione del genere, bisogna riorganizzare la vita sotto diversi punti di vista. Bisogna capire come fare per gestire i figli, a chi lasciare la loro custodia, a chi spetta il diritto di rimanere nella casa coniugale e di conseguenza capire come si calcola l’assegno di mantenimento. A chi volesse avere chiara la situazione in merito al calcolo dell’assegno di mantenimento, ecco una guida pratica sull’argomento.
Come si calcola l’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento trae origine dall’articolo 143 del Codice civile che stabilisce che nel matrimonio i coniugi hanno il reciproco dovere di assistenza morale e materiale. Il suo obbligo è contenuto nell’articolo 156 del Codice civile che prevede appunto il dovere di corrispondere un assegno di mantenimento al coniuge separato privo di un reddito e di un sostentamento proprio.
Sia che si tratti di separazione consensuale che giudiziale, l’assegno di mantenimento perciò spetta all’ex-coniuge che non abbia un reddito proprio o comunque non sufficiente a mantenere lo stesso stile di vita.
Ci sono dei criteri che i tribunali seguono per stabilire come si calcola l’assegno di mantenimento che tengono conto di:
- Reddito complessivo della famiglia;
- Tutela del coniuge economicamente più debole;
- Tutela economica dei figli;
- Uniformare eventuali squilibri reddituali che possono modificare le abitudini di vita tenute al momento della fine del rapporto coniugale.
Il criterio di base quindi è sostanzialmente quello di mantenere le stesse condizioni economiche ad entrambi i coniugi e ai figli tenute durante il matrimonio sulla base del principio di “equità” dello stesso tenore di vita.
La tabella assegno di mantenimento
Per stabilire l’ammontare dell’assegno di mantenimento viene innanzitutto individuato il coniuge che a causa della separazione è il più svantaggiato, quindi il giudice stabilisce la cifra che deve in linea di massima riequilibrare la situazione.
I criteri sono il risultato della commistione tra normativa e pronunce giurisprudenziali e possono essere riassunti in questa tabella per l’assegno del mantenimento:
- Redditi percepiti da ciascuno dei due coniugi – dove per reddito si intendono anche eventuali rendite finanziarie.
- Valore locativo di proprietà immobiliari – il canone di locazione mensile delle proprietà dalle quali andrà esclusa la casa coniugale per il coniuge obbligato a lasciarla e di conseguenza invece inclusa per il beneficiario.
- Numero dei figli a carico – specificando con chi vivono.
Si tratta di criteri di massima rispetto ai quali la discrezionalità del giudice gioca un ruolo importante rispetto alla tabella assegno di mantenimento, perché la cifra può variare da caso a caso a seconda delle specificità.
Come si calcola il mantenimento della moglie
La moglie ha diritto all’assegno di mantenimento nel caso in cui non abbia un reddito proprio o se questo sia insufficiente a mantenere il tenore di vita tenuto durante il matrimonio.
A questo proposito la Corte di cassazione con la sentenza 5555/2004 ha chiarito che “se prima della separazione i coniugi avevano concordato o accettato che uno di essi non lavorasse, l’efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione”. Questo significa quindi che la moglie non è obbligata a trovare un lavoro dopo la separazione perché avrà diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, che in genere ha una cadenza mensile, dalla data della domanda di separazione fino al passaggio in giudicato e la pronuncia di divorzio.
Va aggiunto anche che il coniuge, in questo caso la moglie, non è obbligato ad accettare l’assegno e che può anche rinunciare a riceverlo.
Quando la moglie non ha diritto all’assegno di mantenimento
A stabilire quando l’assegno di mantenimento non sia dovuto alla ex, è stata sempre la Cassazione. I giudici di piazza Cavour infatti con la sentenza 13902/2019 hanno chiarito che la moglie giovane, in caso abbia un reddito proprio e non riesca a provare il tenore di vita tenuto durante il matrimonio, non ha diritto all’assegno di mantenimento.
Come calcolare il mantenimento dei figli
La Corte di cassazione con diverse pronunce ha sancito che nell’interesse morale e materiale della prole l’assegno di mantenimento a favore del figlio va calcolato in considerazione della situazione economica dei genitori e delle esigenze del minore, ricostruendo le situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (Cassazione Civile, s. 15556/2011 e Cassazione Civile, s. 21649/2010).
Va comunque fatta una distinzione per l’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni.
L’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni
L’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne va mantenuto fino a quando questi non sia economicamente indipendente. Su questo però il giudice può intervenire verificando quanto il figlio maggiorenne sia intenzionato a cercare un lavoro terminato il suo iter formativo. L’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne quindi, può essere revocato nel caso in cui questi non cerchi di proposito l’indipendenza economica
Le novità giurisprudenziali sull’assegno di mantenimento
La giurisprudenza in materia è molto ampia. Cercheremo qui di riassumere tutte le pronunce più recenti e innovative.
- Assegno divorzile e tenore di vita – Cassazione Civile s. 11504/2017 – contestato il principio consolidato secondo il quale l’assegno di mantenimento dell’ex coniuge doveva essere calcolato tenendo conto del tenore di vita. I giudici hanno chiesto di provare l’autosufficienza dell’ex.
- Assegno divorzile e assegno di separazione – Cassazione Civile s. 12196/2017 ha chiarito che l’addio al tenore di vita riguarda solo l’assegno di divorzio e non l’assegno di separazione. La sentenza 11504/2017 va quindi riferita solo al primo, dal momento che la separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale.
- Assegno divorzile e tenore di vita – Cassazione Sezioni Unite s. 18287/2018 l’assegno divorzile ha una funzione equilibratrice ma non necessariamente deve ristabilire il tenore di vita tenuto prima della separazione.
- Assegno di mantenimento e nuova convivenza – Cassazione Civile s. 32871/2018 – la convivenza stabile e continuativa con un’altra persona può comportare la cessazione o l’interruzione dell’assegno di mantenimento.
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