Registrare conversazioni: vediamo se è lecito
Contrariamente a quanto la maggior parte delle persone crede, registrare una telefonata o un vocale audio non è un atto illecito. Ci sono alcune accortezze da seguire ma, paradossalmente, a differenza di quanto avviene per la Polizia, registrare conversazioni tra privati cittadini è legale.
Mentre, infatti, la Polizia ha sempre bisogno del mandato di un Giudice per svolgere le intercettazioni, un privato cittadino può sempre effettuare una registrazione. L’unica condizione richiesta è che egli sia fisicamente presente e che tale registrazione non avvenga a casa della vittima. Numerose sentenze della Cassazione avvalorano la validità di effettuare registrazioni, basta tenere conto di alcune accortezze.
Conversazione registrata all’insaputa dei presenti
E’ sempre lecito effettuare una registrazione con qualunque mezzo, dal registratore allo smartphone, tra due o più persone tenendo però a mente che:
- La persona che registra deve essere fisicamente presente alla conversazione, vale a dire che non può lasciare il mezzo di registrazione e andare via. Questo comportamento, infatti, indurrebbe il soggetto registrato a sentirsi libero di dire ciò che vuole.
- La registrazione non deve avvenire nei luoghi privati della persona da registrare. Non si possono pertanto registrare conversazioni, all’insaputa della persona, nella sua casa, nel suo ufficio, nella sua macchina e così via. Facendo così si incorrerebbe nel reato di violazione della Privacy per illecita interferenza nella vita privata altrui, come stabilito nell’art. 615 bis del Codice Penale. E’ necessario dunque essere in luogo pubblico, come un locale o per strada, o all’interno di un luogo proprio.
Perché registrare una telefonata non è reato
Come registrare conversazioni non è illegittimo, così anche registrare una vera e propria telefonata non costituisce reato. La Cassazione ha infatti sancito che la registrazione non fa che fissare su supporto elettronico ciò che già sappiamo, non violando dunque la privacy. Infatti, poiché la conversazione è avvenuta, le parole adoperate si sono fissate nella nostra memoria rendendoci testimoni, non possiamo materialmente cancellarle dalla nostra mente. Per tale motivo è ammissibile registrare una conversazione sia pronunciata di persona che telefonica. Le persone sono pertanto sempre responsabili delle parole che pronunciano.
E’ possibile divulgare una registrazione?
Mentre registrare conversazioni, anche telefoniche, come si è detto, non è reato, può diventarlo, invece, la loro pubblicazione o divulgazione. Ciò dipende dal contenuto della conversazione e dal contesto in cui si vuole fare riferimento. Naturalmente ciò vale anche per tutte le applicazioni legate alle video conferenze o video chiamate.
- Non è possibile divulgare una conversazione il cui contenuto non costituisca un illecito. Quanto appreso deve rimanere un fatto personale e non può essere portato alla conoscenza di terzi, se non vi è l’esplicito consenso della persona registrata. Quindi la registrazione non può essere fatta ascoltare ad altre persone, né può essere diffusa in altro modo come ad esempio sui canali social.
- E’ possibile invece rendere nota una registrazione telefonica in cui vi siano evidenti prove di violazione di diritto. Ciò che costituisce reato o illecito può senza dubbio essere fatto ascoltare a persone della competente Autorità, come un poliziotto o un magistrato. Non solo, ovunque ci siano diritti da difendere è ritenuto lecito diffondere il contenuto di registrazioni ottenute all’insaputa dell’interlocutore. E’ questo il caso nella contestazione di provvedimenti disciplinari, o nelle cause di divorzio ovvero per il recupero crediti a carico di un debitore.
Registrare conversazioni …
Pertanto, per quanto possa sembrare bizzarro, registrare conversazioni non viola le normative in materia di Tutela della Privacy risultando infatti possibile la divulgazione di una conversazione senza il consenso dell’interessato a condizione di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. In sede giudiziaria il materiale così raccolto può avere un differente utilizzo:
- In sede penale una registrazione ottenuta lecitamente costituisce un elemento di prova documentale. Sarà il giudice competente a valutarne l’attendibilità considerate le circostanze in cui è avvenuta tale registrazione e la genuinità delle dichiarazioni stesse.
- In sede civile invece la registrazione è una vera e propria prova precostituita, efficace sino al disconoscimento da parte della persona che è stata registrata. Per poterla disconoscere, però, la persona accusata deve produrre a sua volta elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà dei fatti e quella riprodotta.
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