Scopri con Agiter cosa comporta un socio infedele
La violazione del patto di fedeltà e del divieto di concorrenza rappresenta una seria minaccia per le società, mettendo a repentaglio le informazioni chiave che garantiscono la competitività dell’azienda e la sua sopravvivenza sul mercato. Un socio infedele può agire, per proprio tornaconto personale, contro gli interessi dell’azienda, venendo meno ai propri obblighi e agli accordi sottoscritti. Quali sono, più nello specifico, tali obblighi e come tutelarsi in caso di infedeltà patrimoniale e appropriazione indebita?
Che cosa vuol dire “socio infedele”?
L’articolo 2105 del codice civile sancisce l’obbligo di fedeltà esistente fra il datore di lavoro e il dipendente: tale obbligo riguarda anche il socio che non può agire in concorrenza o sfruttare informazioni sensibili per danneggiare la società. Per ulteriore tutela è prevista la sottoscrizione di un patto di non concorrenza che regola i rapporti con la società anche dopo la cessione del rapporto di lavoro e che prevede uno specifico corrispettivo economico. Tale accordo è previsto dall’articolo 2557 del codice civile e determina il divieto – per un periodo massimo di 5 anni dalla chiusura del contratto – di iniziare una nuova attività nello stesso settore e nella stessa area geografica e orientata, dunque, allo stesso tipo di clientela.
Cosa si intende, più nello specifico, con “socio infedele”? È tale colui che fa affari con soggetti concorrenti e condivide dati riservati: per definizione, il socio è a conoscenza di informazioni privilegiate ed è tenuto ad agire quindi secondo un principio di correttezza e lealtà. Accanto all’esplicita violazione dell’obbligo di fedeltà, un altro caso riguarda l’utilizzo di marchi e simboli aziendali, insieme ad altri comportamenti che si configurano come atti di concorrenza sleale. Il socio infedele, inoltre, può macchiarsi di infedeltà patrimoniale o appropriazione indebita, qualora sottragga indebitamente beni aziendali agendo in conflitto con gli interessi della società.
Cosa prevede la legge?
Il divieto di concorrenza fra soci è stabilito dall’art. 2301 codice civile. Il dispositivo prevede non solo il divieto di esercitare un’attività concorrente – per conto proprio o altrui – ma anche di partecipare ad altra società con responsabilità illimitata. Ciò, in assenza del consenso da parte degli altri soci: la violazione, in altre parole, non si verifica quando l’attività o la partecipazione erano già in essere e note agli altri soci prima della stipula.
La violazione, inoltre, presuppone un danno effettivo alla società; non si verifica, dunque, se le imprese operano in contesti geografici fra loro indipendenti. In presenza di uno specifico accordo fra le parti, il divieto di concorrenza può estendersi anche dopo il recesso dalla società del socio.
In quali casi si può parlare di concorrenza sleale? Gli atti in questione sono specificati dall’articolo 2598 del codice civile. Oltre al divieto di utilizzare marchi, nomi e simboli riconducibili all’azienda , è vietato imitarne i prodotti, diffondere notizie e commenti che possono screditare l’immagine della società e, più in generale, violare l’obbligo di correttezza professionale.
Il divieto di concorrenza per il socio della srl lo inibisce inoltre, come abbiamo visto, dall’entrare a far parte di una nuova compagine sociale e dallo stornare la clientela dell’altra società: ciò, comunque, in presenza di un patto scritto, soggetto a precise limitazioni geografiche e temporali. Oltre a tutelare la società dai possibili danni derivanti dalla concorrenza diretta e indiretta, l’art. 2301 del codice civile è finalizzato a impedire che il socio trascuri l’attività sociale.
Indagare su un socio infedele
La violazione del divieto di concorrenza da parte del socio lo espone a serie conseguenze, come l’esclusione o la revoca del mandato di amministrazione, nonché il risarcimento di eventuali danni causati alla società. Quantificare questi ultimi, e provare l’effettiva responsabilità del socio, non è necessariamente semplice, anzi. In caso di concorrenza sleale conviene rivolgersi a un’agenzia investigativa specializzata in questo tipo di indagini per accertare gli aspetti poco chiari e raccogliere prove concrete e inconfutabili delle violazioni.
Le indagini possono svolgersi tramite l’osservazione dinamica degli spostamenti del socio e il ricorso a dispositivi di tracciamento GPS e altri strumenti sofisticati. Le prove così raccolte possono essere utilizzate in tribunale, portando a un giusto risarcimento e inibendo le iniziative presenti e future del socio infedele.
AGITER Investigazioni ti offre un supporto completo per documentare la violazione del patto di non concorrenza e raccogliere gli elementi utili per avviare il contenzioso legale e ottenere il risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale. Puoi avvalerti del nostro aiuto anche per documentare l’uso improprio di marchi e brevetti e per provare i casi di infedeltà patrimoniale e appropriazione indebita. Oltre a fornire documenti validi come prova in fase giudiziaria, AGITER garantisce la disponibilità dei propri agenti a prestare eventuale testimonianza presso il tribunale competente.
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