L’ affidamento dei figli è uno degli aspetti più dolorosi e delicati da affrontare quando ci si trova davanti ad una separazione.
In Italia l’affidamento è regolamentato dalle norme introdotte con la Legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 e, a decorrere dal 7 febbraio 2014, dal D.lgs n. 154 del 28 dicembre 2013.
In linea di massima si può dedurre che il figlio abbia diritto di portare avanti un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di dover ricevere una buona educazione, un’istruzione, tutte le cure delle quali necessita e di mantenere i legami con tutti i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ma come agisce il giudice in caso di affidamento dei figli?
Nel momento della separazione o del divorzio, a meno che non ci siano accordi tra i coniugi, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità di un affidamento condiviso, vale a dire che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, oppure, all’evenienza, stabilire a quale dei due siano affidati i figli, sempre e comunque considerando esclusivamente l’interesse della prole, presentandosi in questo caso il cosiddetto affidamento esclusivo.
Anche il tempo che i figli trascorreranno con ciascun genitore è deciso dal giudice, che ne determina le modalità. Esso definisce in modo specifico anche come la madre e il padre dovranno partecipare e contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione della prole.
La potestà dei figli minorenni verrà affidata al genitore affidatario in via esclusiva, e questo godrà anche dell’amministrazione e dell’usufrutto legale sui beni dei figli stessi.
Il genitore divorziato non affidatario manterrà ugualmente l’obbligo e il diritto di mantenere e istruire i figli, versando mensilmente un assegno di mantenimento per la prole fin quando quest’ultima non avrà raggiunto la completa indipendenza economica. Al mantenimento ordinario si sommano anche tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive ecc…), e l’importo dell’assegno deve essere, per legge, rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT.
Se i figli sono maggiorenni o lo diventano nel frattempo e non hanno ancora un reddito proprio, possono ricevere direttamente l’assegno stabilito dal giudice, secondo quanto prescritto dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54.
Altro tasto dolente durante la fase della separazione è l’assegnazione della casa coniugale. Il giudice, che in questo caso prende in considerazione la casa familiare come nucleo domestico e non come bene immobile, ha sempre come fine quello di tutelare i figli, privilegiando comunque colui che si occupa principalmente della cura dei figli.
Leggi il racconto di Mister Agiter sull’affidamento dei figli in caso di divorzio.
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