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LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE PER GIUSTA CAUSA
Il licenziamento per giusta causa deve soddisfare specifiche condizioni, che riguardano il lavoratore, la sua condotta, il datore di lavoro e la relativa situazione economica dell’azienda.
Un datore di lavoro, secondo le norme vigenti, è in diritto di licenziare un lavoratore, senza alcun preavviso, quando sussiste una giusta causa. (art. 2119 c.c.)
Cattiva condotta del lavoratore, episodi di assenteismo, inadempimento degli obblighi contrattuali o addirittura atti lesivi nei confronti dell’azienda o dei colleghi, possono compromettere irrimediabilmente il rapporto lavorativo e indurre il datore di lavoro al licenziamento per giusta causa.
LA PROCEDURA
Con la Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), nel caso di licenziamento individuale per giusta causa, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze più di quindici lavoratori nella stessa unità produttiva o nello stesso Comune o comunque più di sessanta complessivamente, deve seguire una specifica procedura.
Tale procedura, indicata nel nuovo testo dell’art. 7 della Legge 604/1966, prevede che:
a) il datore di lavoro che ritenga di trovarsi in una delle situazioni che rendono necessario per motivi oggettivi il licenziamento di un lavoratore, prima di formalizzare il recesso dal contratto di lavoro, deve inviare alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e, per conoscenza, al lavoratore , una comunicazione in forma scritta in cui siano indicati:
- l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo;
- gli specifici motivi alla base del licenziamento;
- le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
b) entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, la Direzione territoriale del lavoro deve convocare il datore di lavoro e il lavoratore per un incontro, che consiste sostanzialmente in un tentativo di conciliazione, da svolgersi dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione prevista dall'articolo 410 del codice di procedura civile;
c) l’incontro dovrà svolgersi e concludersi entro 20 giorni (di calendario) dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione (salvo, naturalmente, che le parti non ritengano, di comune accordo, di proseguire i contatti nel tentativo di raggiungere un accordo).
d) al termine dei 20 giorni (o del più lungo periodo concordato tra le parti o del periodo di sospensione dovuto a legittimo e documentato impedimento del lavoratore), se non si è trovato un accordo, il datore di lavoro potrà comunicare il licenziamento al lavoratore nel rispetto delle seguenti condizioni:
- forma scritta;
- specificazione dei motivi che lo hanno determinato;
- rispetto del diritto del lavoratore a prestare il contrattuale periodo di preavviso oppure, in alternativa, a ricevere la relativa indennità sostitutiva.
COME SI SVOLGONO LE NOSTRE INDAGINI PRELIMINARI
Le nostre indagini sono articolate in 3 fasi:
- Controllo e monitoraggio, grazie all’utilizzo di sofisticati sistemi GPS Tracking e, attraverso l’osservazione dinamica degli spostamenti del dipendente.
- Raccolta delle prove tramite filmati e/o foto a testimonianza della causa del licenziamento.
- Relazione finale scritta con tutti gli allegati filmati e le prove fotografiche, che saranno producibili in fase giudiziaria.
Gli agenti operativi dell’agenzia investigativa che hanno preso parte all’indagine, garantiscono la loro disponibilità per un’eventuale testimonianza a giudizio presso il tribunale competente.
CASI PIÙ FREQUENTI DI LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
- Assenza ingiustificata del dipendente
- Atti di violenza o minaccia nei confronti dei colleghi, superiori o datore di lavoro
- Furto di denaro/beni aziendali o atti criminosi anche fuori dall’azienda
- Attività lavorativa svolta da un dipendente in cassa integrazione
- Rifiuto di trasferimento in altra sede
- Altri motivi previsti dal CCNL
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